Convenzione
Art. 17
Funzioni relative alla navigazione
In vigore dal 12 set 1974
Funzioni relative alla navigazione
1. I funzionari consolari possono prestare assistenza alle navi battenti bandiera dello Stato d'invio.
2. I funzionari consolari devono essere preavvertiti se i tribunali o altri organi dello Stato di residenza hanno l'intenzione di fare delle richieste o di sequestrare merci a bordo di una nave dello Stato d'invio e così pure nel caso in cui desiderino interrogare il comandante di bordo o un membro dell'equipaggio.
3. Nel caso di procedura d'urgenza o se l'inchiesta e fatta su domanda del comandante di bordo, i funzionari consolari devono essere avvertiti nel corso della inchiesta o appena possibile.
4. Gli organi dello Stato di residenza informeranno i funzionari consolari, su richiesta, degli atti dell'inchiesta compiuta in loro assenza.
5. Le disposizioni dei precedenti paragrafi non saranno applicabili all'ispezione compiuta dagli organi dello Stato di residenza in materia di dogana, di passaporti e di sanità.
6. Gli organi competenti dello Stato di residenza avvertiranno senza indugio i funzionari consolari se una nave dello Stato di invio subisce un'avaria nelle acque dello Stato di residenza e così pure informeranno delle misure adottate o previste per salvare le vite umane, la nave e il carico.
Storico versioni
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