Convenzione
Art. 22
Inviolabilità dei locali consolari
In vigore dal 12 set 1974
Inviolabilità dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili.
2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che la sede consolare utilizza esclusivamente per le necessità del proprio lavoro, tranne che con il consenso del capo della sede consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.
3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di adottare tutte le misure del caso per impedire che i locali consolari vengano invasi o danneggiati e per impedire che la pace della sede consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.
4. I locali consolari, la loro mobilia e i beni della sede consolare, nonché i suoi mezzi di trasporto, non possono formare oggetto di alcuna forma di requisizione a scopi di difesa nazionale o di utilità pubblica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla residenza del capo della sede consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a tale fine e che si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-22