Convenzione
Art. 20
Uso della bandiera e dello stemma nazionali
In vigore dal 12 set 1974
Uso della bandiera e dello stemma nazionali
1. Lo Stato d'invio ha il diritto di fare uso della sua bandiera nazionale e dello stemma di Stato nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere esposta e lo stemma di Stato collocato nell'edificio occupato dalla sede consolare e sulla porta di ingresso nonché nella residenza del capo della sede consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi sono utilizzati per motivi di servizio.
3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, si terrà conto delle leggi, regolamenti e usi dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-20