Convenzione

Art. 21

Alloggio

In vigore dal 12 set 1974
Alloggio 1. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari alla sede consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi in altro modo i locali. 2. Lo Stato di residenza è anche tenuto, se del caso, ad aiutare la sede consolare ad ottenere degli alloggi adeguati per i suoi membri.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-21

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