Convenzione

Art. 26

Libertà di comunicazione

In vigore dal 12 set 1974
Libertà di comunicazione 1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione della sede consolare per ogni fine ufficiale. Comunicando con il Governo, con le missioni diplomatiche e con le altre sedi consolari dello Stato di invio, ovunque si trovino, la sede consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione del caso, ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o cifrati. Tuttavia, la sede consolare non può installare e utilizzare una radio trasmittente se non che con il consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale della sede consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" indica ogni corrispondenza relativa alla sede consolare e alle sue funzioni. 3. La valigia consolare non deve essere nè aperta nè trattenuta. 4. I colli costituenti la valigia consolare devono avere dei contrassegni esterni visibili del loro carattere e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale, nonché documenti od oggetti destinati esclusivamente ad uso ufficiale. 5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un'aeronave commerciale che deve giungere ad un punto di entrata autorizzata. Tale comandante deve essere portatore di un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non viene considerato come un corriere consolare. In seguito ad un accordo con le competenti autorità locali, la sede consolare può inviare uno dei suoi membri e prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.
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Libertà di comunicazione (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo