Convenzione
Art. 21
21 / 45Alloggio
In vigore dal 12 set 1974
Alloggio
1. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari alla sede consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi in altro modo i locali.
2. Lo Stato di residenza è anche tenuto, se del caso, ad aiutare la sede consolare ad ottenere degli alloggi adeguati per i suoi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-21