Convenzione
Art. 25
Libertà di movimento
In vigore dal 12 set 1974
Libertà di movimento
Con riserva delle leggi e dei regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri della sede consolare.
Storico versioni
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