Art. 25 · Libertà di movimento
Convenzione

Art. 25

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Libertà di movimento

In vigore dal 12 set 1974
Libertà di movimento Con riserva delle leggi e dei regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri della sede consolare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-25