Convenzione

Art. 28

Informazioni in caso di tutela o di curatela, di neufragio e di incidente aereo

In vigore dal 12 set 1974
Informazioni in caso di tutela o di curatela, di neufragio e di incidente aereo Se le autorità competenti dello Stato di residenza sono in possesso delle notizie corrispondenti, esse saranno tenute: a) a rendere noti senza indugio alla sede consolare competente tutti i casi in cui vi sarebbe luogo a provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio; b) ad informare, senza ritardo, la sede consolare più vicina del luogo in cui si è verificato l'incidente allorchè una nave o un battello di nazionalità dello Stato di invio naufraga o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, o quando un aeromobile immatricolato nello Stato di invio subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni in caso di tutela o di curatela, di neufragio e di incidente aereo (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo