Convenzione

Art. 31

Protezione dei funzionari consolari

In vigore dal 12 set 1974
Protezione dei funzionari consolari Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e adotterà tutte le misure del caso per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-31

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