Convenzione
Art. 35
Rinunzia ai privilegi ed immunità
In vigore dal 12 set 1974
Rinunzia ai privilegi ed immunità
Lo Stato di invio può rinunciare, nei confronti di un membro della sede consolare, ai privilegi ed immunità previsti dagli . La rinunzia deve essere sempre espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-35