Convenzione
Art. 37
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
In vigore dal 12 set 1974
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri della sede consolare, per quanto attiene ai servizi che essi rendono allo Stato di invio, e i membri della loro famiglia, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo si applica del pari ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri della sede consolare, a condizione:
a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o che non abbiano in esso la loro residenza permanente; e
b) che siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di invio o in uno Stato terzo.
3. I membri della sede consolare che hanno al loro servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
4. L'esenzione prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, per quanto è ammessa da tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-37