Convenzione

Art. 34

Obbligo di rispondere in qualità di testimone

In vigore dal 12 set 1974
Obbligo di rispondere in qualità di testimone 1. I membri di una sede consolare possono essere chiamati a rispondere in qualità di testimoni nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di rispondere come testimoni, tranne che nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, non può essere applicata nei suoi confronti alcuna misura coercitiva od altra sanzione. 2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la sua testimonianza nella sua residenza o nella sede consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, tutte le volte che ciò è possibile. 3. I membri di una sede consolare non sono tenuti a deporre su fatti che riguardano l'esercizio delle loro funzioni e di produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali relativi. Essi hanno del pari il diritto di rifiutarsi di testimoniare in quanto esperti sul diritto interno dello Stato di invio.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-34

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