Convenzione
Art. 38
Esenzione fiscale
In vigore dal 12 set 1974
Esenzione fiscale
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari ed i membri della loro famiglia sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, provinciale e comunale, ad eccezione:
a) delle imposte indirette di natura tale da essere normalmente incluse nel prezzo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà, situati nel territorio dello Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni dell';
c) dei diritti di successione e di trasferimento riscossi dallo Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b) dell';
d) delle imposte e tasse su ogni tipo di reddito privato che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi;
f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, subordinatamente alle disposizioni dell'.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-38