Convenzione

Art. 40

Successione di un membro della sede consolare o di un membro della sua famiglia

In vigore dal 12 set 1974
Successione di un membro della sede consolare o di un membro della sua famiglia In caso di decesso di un membro della sede consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto: a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che, acquistati nello Stato di residenza, formano oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso; b) a non prelevare diritti nazionali, regionali, provinciali o comunali di successione nè di trasferimento sui beni mobili la cui presenza, nello Stato di residenza, era dovuta unicamente alla presenza del defunto nello Stato, in quanto membro della sede consolare o membro della famiglia di un membro della sede consolare.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-40

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