Convenzione

Art. 39

Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

In vigore dal 12 set 1974
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale 1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso ed accorda l'esenzione da tutti i diritti doganali, tasse ed altri canoni relativi diversi dalle spese di magazzinaggio, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per: a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale della sede consolare, b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia ivi compresi gli effetti destinati al suo stabilimento. Gli articoli di consumo non devono superare le quantità necessarie per la loro utilizzazione diretta da parte degli interessati. 2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi ed esenzioni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo per quanto attiene agli oggetti importati al momento della loro prima installazione. 3. I bagagli personali accompagnati dai funzionari consolari e dai membri della loro famiglia sono esenti da visita doganale. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui vi siano seri motivi per supporre che contengano oggetti diversi da quelli di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione e esportazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposti alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tale visita non può aver luogo che in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-39

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