Convenzione
Art. 36
Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno
In vigore dal 12 set 1974
Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri della loro famiglia sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è un impiegato permanente dello Stato di invio o che svolge un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-36