Convenzione
Art. 41
Esenzione da prestazioni personali
In vigore dal 12 set 1974
Esenzione da prestazioni personali
Lo Stato di residenza deve esentare i membri della Sede consolare e i membri della loro famiglia da ogni prestazione personale e da ogni servizio di pubblico interesse, di qualunque natura, e da oneri militari quali la requisizione, i contributi e gli alloggi militari.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-41