Convenzione
Art. 45
Entrata in vigore e denuncia della convenzione
In vigore dal 12 set 1974
Entrata in vigore e denuncia della convenzione
La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore sino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunci, mediante un preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.
FATTO a Roma il 16 ottobre 1969 in duplice esemplare in lingua francese.
Per la Repubblica popolare ungherese
Bela SZILAGYI
Per la Repubblica italiana
Dionigi COPPO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-45