Art. 2
In vigore dal 12 set 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 maggio 1974
LEONE
RUMOR - MORO - TAVIANI
- ZAGARI - TANASSI -
PRETI - COPPO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-rd-2