Convenzione
Art. 43
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica
In vigore dal 12 set 1974
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche quando le funzioni consolari sono esercitate dalla missione diplomatica.
2. I nomi ed i cognomi dei membri della missione diplomatica che sono assegnati alla sezione consolare della missione, o che sono in altro modo incaricati dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed alle immunità di cui godono i membri della missione diplomatica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-43