Convenzione

Art. 33

Immunità giurisdizionale

In vigore dal 12 set 1974
Immunità giurisdizionale 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari ivi compresa ogni azione civile risultante da un contratto concluso espressamente o implicitamente da un funzionario o da un impiegato consolare in quanto mandatario dello Stato d'invio. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile intentata da un terzo (la persona danneggiata) per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-33

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