Art. 38 · Esenzione fiscale
Convenzione

Art. 38

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Esenzione fiscale

In vigore dal 12 set 1974
Esenzione fiscale 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari ed i membri della loro famiglia sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, provinciale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette di natura tale da essere normalmente incluse nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà, situati nel territorio dello Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni dell'; c) dei diritti di successione e di trasferimento riscossi dallo Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b) dell'; d) delle imposte e tasse su ogni tipo di reddito privato che hanno la loro fonte nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi; f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, subordinatamente alle disposizioni dell'. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-38