Convenzione
Art. 12
Rilascio di passaporti e di visti
In vigore dal 12 set 1974
Rilascio di passaporti e di visti
I funzionari consolari rilasciano passaporti od ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonché visti e documenti adeguati a coloro che desiderano rimpatriare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-12