Art. 12 · Rilascio di passaporti e di visti
Convenzione

Art. 12

12 / 45

Rilascio di passaporti e di visti

In vigore dal 12 set 1974
Rilascio di passaporti e di visti I funzionari consolari rilasciano passaporti od ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonché visti e documenti adeguati a coloro che desiderano rimpatriare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-12