Convenzione
Art. 16
16 / 45Funzioni in materia di tutela e di curatela
In vigore dal 12 set 1974
Funzioni in materia di tutela e di curatela
I funzionari consolari possono, in conformità con le convenzioni in vigore tra le due Parti, intervenire presso le autorità competenti al fine di promuovere le procedure necessarie alla nomina di tutori o di curatori, per i cittadini dello Stato d'invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-16