Convenzione

Art. 2

Istituzione di sedi consolari

In vigore dal 12 set 1974
Istituzione di sedi consolari 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può istituire sedi consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La residenza della sede consolare, la sua categoria e la sua circoscrizione sono fissate di comune accordo fra le Parti contraenti. 3. Non possono essere apportate ulteriori modifiche dallo Stato d'invio alla residenza della sede consolare, alla sua categoria o alla sua circoscrizione senza il consenso dello Stato di residenza. 4. Il consenso dello Stato di residenza è pure richiesto se un consolato generale o un consolato vuole aprire un vice-consolato in una località diversa da quella in cui esso stesso è situato. 5. Il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza è del pari richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo. 6. Il numero di funzionari ed impiegati consolari è fissato di comune accordo dalle Alte Parti contraenti. 7. Salvo patto contrario, il capo della sede consolare non può esercitare le proprie funzioni, al di fuori della sua circoscrizione, senza il consenso dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-2

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