Convenzione
Art. 3
Commissione consolare ed exequatur
In vigore dal 12 set 1974
Commissione consolare ed exequatur
1. Il capo della sede consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni dietro autorizzazione dello Stato di residenza, che gli viene rilasciata sotto forma di exequatur, dopo presentazione della commissione consolare.
2. La commissione consolare deve indicare i nomi e i cognomi e la categoria del capo della sede consolare, nonché la circoscrizione consolare e la residenza della sede consolare.
3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo della sede consolare può essere ammesso all'esercizio provvisorio delle sue funzioni. In tal caso, sono a lui applicabili le disposizioni della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-3