Art. 43

Procedure di modifica

In vigore dal 4 lug 2018
Procedure di modifica Al fine di integrare nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare: a) gli allegati del presente regolamento; b) i termini di cui all', paragrafi 1 e 2, all', all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi da 1 a 4, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 5 e 6, all', paragrafi 2 e 3, all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafi 1 e 2; c) la copertura di osservazione di cui agli ; d) il periodo di riferimento per determinare l'impronta della pesca di fondo di cui all', paragrafo 2; e) la copertura delle attività di ispezione di cui all', paragrafo 1; f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all', paragrafo 2, all', all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1, e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1.
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