Art. 43
Procedure di modifica
In vigore dal 4 lug 2018
Procedure di modifica
Al fine di integrare nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare:
a)
gli allegati del presente regolamento;
b)
i termini di cui all', paragrafi 1 e 2, all', all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi da 1 a 4, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 5 e 6, all', paragrafi 2 e 3, all', all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafi 1 e 2;
c)
la copertura di osservazione di cui agli ;
d)
il periodo di riferimento per determinare l'impronta della pesca di fondo di cui all', paragrafo 2;
e)
la copertura delle attività di ispezione di cui all', paragrafo 1;
f)
il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all', paragrafo 2, all', all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1, e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafi 2 e 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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