Art. 12
Autorizzazione di pesca
In vigore dal 4 lug 2018
Autorizzazione di pesca
1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende gli elementi seguenti:
a)
l'impronta della pesca di fondo, sulla base dell'attività di cattura o dello sforzo di pesca comprovati per la pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, determinati dallo Stato membro in questione;
b)
il livello medio annuo di catture nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;
c)
una valutazione d'impatto della pesca di fondo;
d)
una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.
3. La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), è realizzata in conformità degli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite pubblicate nel 2009 («orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde») e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e le misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Storico versioni
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