Art. 14
EMV nella pesca di fondo
In vigore dal 4 lug 2018
EMV nella pesca di fondo
1. In attesa del parere del comitato scientifico della SPRFMO sui livelli di soglia, gli Stati membri stabiliscono i livelli di soglia applicabili alle scoperte di EMV per i pescherecci battenti la loro bandiera, tenuto conto del paragrafo 68 degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera cessino le attività di pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona della convenzione SPRFMO in cui le scoperte di EMV superano i livelli di soglia stabiliti a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le scoperte di EMV in conformità degli orientamenti di cui all'allegato IV. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:975:oj#art-14