Art. 16
Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo
In vigore dal 4 lug 2018
Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo
1. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che esercitano la pesca attiva e di quelli che partecipano a operazioni di trasbordo. La Commissione ne informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.
Storico versioni
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