Art. 18
Pesca sperimentale
In vigore dal 4 lug 2018
Pesca sperimentale
1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la partecipazione dei pescherecci battenti la loro bandiera a un'attività di pesca sperimentale si svolga in conformità del piano delle operazioni di pesca approvato dalla SPRFMO.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO siano inviati alla Commissione, la quale li trasmette al segretariato della SPRFMO.
4. Ai pescherecci dell'Unione autorizzati a partecipare alla pesca sperimentale è fatto divieto di continuare a pescare nell'ambito della pesca sperimentale in questione a meno che i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO, relativi all'ultima stagione in cui la pesca ha avuto luogo, non siano stati trasmessi al segretariato della SPRFMO e il comitato scientifico della SPRFMO non abbia avuto la possibilità di esaminarli.
5. Gli Stati membri i cui pescherecci partecipano alla pesca sperimentale provvedono che sia assicurata la presenza, su ogni peschereccio battente la propria bandiera, di uno o più osservatori indipendenti, a seconda delle necessità, in grado di raccogliere i dati in base al piano di raccolta dati della SPRFMO.
Storico versioni
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