Art. 17
Autorizzazione della pesca sperimentale
In vigore dal 4 lug 2018
Autorizzazione della pesca sperimentale
1. Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO:
a)
una domanda di autorizzazione recante le informazioni di cui all'allegato V;
b)
un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figuri l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati della SPRFMO di cui all', paragrafi 3, 4 e 5.
2. Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO.
3. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.
Storico versioni
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