Art. 17

Autorizzazione della pesca sperimentale

In vigore dal 4 lug 2018
Autorizzazione della pesca sperimentale 1.   Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO: a) una domanda di autorizzazione recante le informazioni di cui all'allegato V; b) un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figuri l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati della SPRFMO di cui all', paragrafi 3, 4 e 5. 2.   Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO. 3.   La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:975:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo