Art. 15

Copertura di osservazione nella pesca di fondo

In vigore dal 4 lug 2018
Copertura di osservazione nella pesca di fondo Gli Stati membri garantiscono una copertura di osservazione pari al 100 % sui pescherecci da traino battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di fondo e pari almeno al 10 % sui pescherecci battenti la loro bandiera operanti con altri attrezzi da pesca di fondo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:975:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo