Art. 15
Copertura di osservazione nella pesca di fondo
In vigore dal 4 lug 2018
Copertura di osservazione nella pesca di fondo
Gli Stati membri garantiscono una copertura di osservazione pari al 100 % sui pescherecci da traino battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di fondo e pari almeno al 10 % sui pescherecci battenti la loro bandiera operanti con altri attrezzi da pesca di fondo.
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