Art. 13
Esercizio della pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento
In vigore dal 4 lug 2018
Esercizio della pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento
1. Gli Stati membri non autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento senza previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono pescare al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o superare il livello medio di catture annuali di cui all', paragrafo 2, lettera b), presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO dell'anno in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La domanda comprende gli elementi seguenti:
a)
una valutazione d'impatto della pesca di fondo;
b)
una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.
3. La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), è realizzata in conformità degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Storico versioni
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