Art. 11
Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini
In vigore dal 4 lug 2018
Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini
Nella relazione scientifica annuale di cui all', paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri indicano:
a)
le misure di mitigazione per gli uccelli marini attuate da ogni peschereccio battente la loro bandiera e operante nella zona della convenzione SPRFMO;
b)
il livello di copertura di osservazione dedicata alla registrazione delle catture accessorie di uccelli marini;
c)
tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini.
Storico versioni
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