Art. 11

Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini

In vigore dal 4 lug 2018
Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini Nella relazione scientifica annuale di cui all', paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri indicano: a) le misure di mitigazione per gli uccelli marini attuate da ogni peschereccio battente la loro bandiera e operante nella zona della convenzione SPRFMO; b) il livello di copertura di osservazione dedicata alla registrazione delle catture accessorie di uccelli marini; c) tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini.
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