Art. 10
Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini
In vigore dal 4 lug 2018
Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini
1. A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con attrezzi da traino si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2. Durante la pesca i pescherecci dell'Unione utilizzano due cavi tori o, se le modalità operative non consentono un utilizzo efficace di tali dispositivi, un dissuasore a cortina per uccelli.
3. I dissuasori a cortina per uccelli sono armati come indicato nell'allegato III.
4. Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
5. Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile e opportuno, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.
6. Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.
7. Il tempo di permanenza della rete sulla superficie dell'acqua nella fase di salpamento è ridotto al minimo grazie alla corretta manutenzione dei verricelli e all'uso di buone pratiche nelle operazioni di coperta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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