Art. 10

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini

In vigore dal 4 lug 2018
Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini 1.   A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con attrezzi da traino si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo. 2.   Durante la pesca i pescherecci dell'Unione utilizzano due cavi tori o, se le modalità operative non consentono un utilizzo efficace di tali dispositivi, un dissuasore a cortina per uccelli. 3.   I dissuasori a cortina per uccelli sono armati come indicato nell'allegato III. 4.   Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. 5.   Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile e opportuno, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore. 6.   Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo. 7.   Il tempo di permanenza della rete sulla superficie dell'acqua nella fase di salpamento è ridotto al minimo grazie alla corretta manutenzione dei verricelli e all'uso di buone pratiche nelle operazioni di coperta.
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