Art. 8
Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno
In vigore dal 4 lug 2018
Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno
In conformità dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di sugarello cileno a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta e prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.
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