Art. 6

Copertura di osservazione nella pesca del sugarello cileno

In vigore dal 4 lug 2018
Copertura di osservazione nella pesca del sugarello cileno Gli Stati membri garantiscono una copertura minima di osservazione scientifica pari al 10 % delle bordate effettuate da pescherecci battenti la loro bandiera. Nel caso di pescherecci che non effettuano più di due bordate all'anno, la copertura del 10 % è calcolata con riferimento ai giorni di pesca attiva per i pescherecci da traino e con riferimento alle cale per i pescherecci con reti da circuizione.
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