Art. 7

Comunicazione dei dati per il sugarello cileno

In vigore dal 4 lug 2018
Comunicazione dei dati per il sugarello cileno 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture di sugarello cileno del mese precedente, in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese. 2.   In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti riguardanti la pesca del sugarello cileno: a) entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l'elenco dei loro pescherecci che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese. b) almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.
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