Art. 33

Ispezioni in porto

In vigore dal 4 lug 2018
Ispezioni in porto 1.   Gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO realizzate da pescherecci di paesi terzi nei loro porti designati. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione i pescherecci di paesi terzi nei casi seguenti: a) se un'altra parte contraente, una PNCC o una ORGP competente chiede che un determinato peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è supportata da prove che dimostrino che il peschereccio in questione ha praticato attività INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo; b) se il peschereccio non ha provveduto a trasmettere tutte le informazioni di cui all'; c) se a un peschereccio sono stati negati l'entrata o l'uso di un porto in base a disposizioni della SPRFMO o di altre ORGP.
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