Art. 32

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo in porto

In vigore dal 4 lug 2018
Autorizzazione di sbarco o di trasbordo in porto Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell', lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l'entrata in porto di un peschereccio di un paese terzo. Se a un peschereccio di un paese terzo è stata negata l'entrata, lo Stato membro di approdo ne informa la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO. Gli Stati membri di approdo negano l'entrata ai pescherecci che figurano nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO.
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