Art. 30
Punti di contatto e porti designati
In vigore dal 4 lug 2018
Punti di contatto e porti designati
1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare:
a)
designano i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell' del regolamento (CE) n. 1005/2008;
b)
designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell' del regolamento (CE) n. 1005/2008;
c)
designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e porti designati almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
Storico versioni
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