Art. 28
Programmi di osservazione
In vigore dal 4 lug 2018
Programmi di osservazione
1. Gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all'allegato X.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati delle osservazioni di cui all'allegato X per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.
3. Entro il 15 agosto di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione nel corso dell'anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma, il tipo di dati raccolti ed eventuali problemi incontrati nel corso dell'anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 1o settembre.
Storico versioni
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