Art. 27

Raccolta e comunicazione dei dati

In vigore dal 4 lug 2018
Raccolta e comunicazione dei dati 1.   Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli , gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione il peso vivo di tutte le specie o di tutti i gruppi di specie catturati nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre. 3.   Entro il 15 giugno di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione i dati relativi alle attività di pesca a strascico sulla base delle singole retate, i dati relativi alla pesca con palangari di fondo sulla base delle singole cale, e i dati relativi agli sbarchi, ivi compreso per le imbarcazioni frigorifere, e ai trasbordi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 giugno. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti dettagliati per la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:975:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo