Art. 25
Controllo delle operazioni di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali
In vigore dal 4 lug 2018
Controllo delle operazioni di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali
1. Se a bordo del peschereccio dell'Unione cedente o ricevente è presente un osservatore, esso provvede a controllare le attività di trasbordo. L'osservatore compila il giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi conformemente all'allegato VIII per verificare la quantità e le specie dei prodotti della pesca trasbordati e ne trasmette copia alle autorità competenti dello Stato membro di cui l'imbarcazione sottoposta a osservazione batte bandiera.
2. Lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presenta alla Commissione, entro dieci giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati da questo inseriti nel giornale di bordo per i trasbordi SPRFMO. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni dalla data dello sbarco.
3. Ai fini della verifica della quantità e delle specie dei prodotti della pesca trasbordati, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l'osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell'Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l'equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri (anche in formato elettronico) e le stive.
Storico versioni
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