Art. 24

Notifica dei trasbordi di sugarello cileno e di specie demersali

In vigore dal 4 lug 2018
Notifica dei trasbordi di sugarello cileno e di specie demersali 1.   In caso di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO da pescherecci dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui avviene l'operazione, le autorità dello Stato membro di bandiera trasmettono contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO le informazioni seguenti: a) una notifica dell'intenzione di trasbordare, indicante un periodo di 14 giorni durante il quale si prevede di effettuare il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO, la quale deve pervenire sette giorni prima del primo giorno del periodo di 14 giorni; b) una notifica del trasbordo effettivo, che deve pervenire almeno 12 ore prima dell'ora prevista delle attività in questione. Gli Stati membri possono autorizzare l'operatore del peschereccio dell'Unione a trasmettere tali informazioni direttamente al segretariato della SPRFMO per via elettronica, purché siano contestualmente trasmesse alla Commissione. 2.   La notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni pertinenti riguardanti l'operazione di trasbordo, in particolare la data, l'ora e il luogo previsti, l'attività di pesca e informazioni sui pescherecci dell'Unione che partecipano al trasbordo, in conformità dell'allegato VII.
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