Art. 22

Registro delle imbarcazioni della SPRFMO

In vigore dal 4 lug 2018
Registro delle imbarcazioni della SPRFMO 1.   Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO per l'anno successivo, in cui figurino le informazioni di cui all'allegato V. La Commissione inoltra tale elenco al segretariato della SPRFMO. Nel valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni di pesca per la zona della convenzione SPRFMO, gli Stati membri tengono conto degli antecedenti dei pescherecci e degli operatori con riguardo al rispetto delle norme. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO almeno 20 giorni prima della data di prima entrata dei pescherecci nella zona della convenzione SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 15 giorni prima della data di prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO siano aggiornati. Eventuali modifiche sono comunicate entro dieci giorni alla Commissione. La Commissione informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento di tale notifica. 4.   In caso di revoca, rinuncia o di altre circostanze che invalidino un'autorizzazione, gli Stati membri informano senza indugio la Commissione affinché possa trasmettere tale informazione al segretariato della SPRFMO entro tre giorni dalla data in cui l'autorizzazione cessa di essere valida. 5.   Ai pescherecci dell'Unione che non figurano nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie soggette alla responsabilità della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO.
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Registro delle imbarcazioni della SPRFMO (Art. 22 Regolamento (UE) 2018/975) — Testo vigente | Portale Normativo