Art. 23

Disposizioni generali in materia di trasbordi

In vigore dal 4 lug 2018
Disposizioni generali in materia di trasbordi 1.   Il presente capo si applica alle operazioni di trasbordo effettuate: a) nella zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO, e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO; b) fuori dalla zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO. 2.   I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO. 3.   Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO. 4.   Nelle acque dell'Unione sono vietate le operazioni di trasbordo in mare relative a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.
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