Art. 23
Disposizioni generali in materia di trasbordi
In vigore dal 4 lug 2018
Disposizioni generali in materia di trasbordi
1. Il presente capo si applica alle operazioni di trasbordo effettuate:
a)
nella zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO, e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO;
b)
fuori dalla zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.
2. I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.
3. Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.
4. Nelle acque dell'Unione sono vietate le operazioni di trasbordo in mare relative a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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